Art. 7

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di dichiarazione (Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8) 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore. 2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. 3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune interessato. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art7 · fonte su Normattiva