Art. 77
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1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva