Art. 78

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dell'indennizzo (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7) 1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. 2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso. 3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art78 · fonte su Normattiva