Art. 79

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temporanea dei beni ed altri adempimenti (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8) 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;490~art79 · fonte su Normattiva