Art. 8
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della dichiarazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1) 1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 e' notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto. 2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. 3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva