Art. 80
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di restituzione a favore dell'Italia (Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9) 1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale. 2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva