Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004. Leggi il testo vigente →
dell'esistenza di beni archivistici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2) 1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico. 2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data piu' recente, del quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva