Art. 90
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del premio (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, arti. 44, 46, 47, 49 e 50) 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente. 2. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva