Art. 91
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di beni culturali (Legge I giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e) 1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi. 2. L'espropriazione puo' essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva