Art. 95
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' di esproprio per i beni culturali (Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1) 1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennita' consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato. 2. Il decreto di esproprio e' emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennita' offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.
Testo vigente dal 27 dicembre 1999 al 1 maggio 2004 · versione 0 su Normattiva