Art. 10
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 10 — Estratto del provvedimento iscrivibile
Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede…
Art. 10 — Estratto del provvedimento iscrivibile
Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e il codice fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede …
Art. 4
(Estratto del provvedimento iscrivibile)…
Art. 7
(Estratto del provvedimento iscrivibile)…
Art. 13
(Estratto del provvedimento iscrivibile)…
Art. 13 — Estratto del provvedimento iscrivibile
Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati: a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale …
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-11-14;311~art10 · fonte su Normattiva