Art. 10
Estratto del provvedimento iscrivibile
[1]Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
- a)denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice fiscale dell'ente;
- b)rappresentante e sede legale dell'ente;
- c)numero identificativo del procedimento;
- d)autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario;
- e)data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
- f)luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
- g)sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva