Art. 22 — Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. (art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva