Art. 27
Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
- a)alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
- b)alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
- c)alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- d)ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- e)ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
- f)ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva