Art. 53
Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme
Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti". Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma". Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva