Art. 16Comunicazioni all'ufficio iscrizione

L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art16 · fonte su Normattiva