Art. 16 — Comunicazioni all'ufficio iscrizione
L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva