Art. 4Estratto del provvedimento iscrivibile

[1]Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

  • a)cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea;
  • b)numero identificativo del procedimento;
  • c)autorita' che ha emesso il provvedimento;
  • d)data, dispositivo del provvedimento e norme applicate. L'estratta del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
  • a)luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
  • b)pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
  • c)misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

[2](artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)

Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art4 · fonte su Normattiva