Art. 50
Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva