Art. 55
(Norma finale)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
(Norma finale)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 17 — Norma finale
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.…
Art. 55 — Norma finale
Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.…
Art. 55 — Norma finale
Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.…
Art. 1523 — Norma finale
Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.…
Art. 275 — Norma finale
… casi di abrogazione per incompatibilita', quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni…
Art. 140 — Norma finale
Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo s…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;312~art55 · fonte su Normattiva