Art. 12
Provvedimenti iscrivibili
[1]Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
- a)i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
- b)ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
[2](art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 231/2001)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva