Art. 21-bis
Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro dell'Unione europea
Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell'Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorita' centrale competente, dall'Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
- a)ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
- b)alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva