Art. 23
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L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003 al 27 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva