Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Desumibilità dalla complessiva motivazione e dalla logica delle ordinanze di rimessione - Conseguente ampliamento rispetto a quanto indicato nel loro dispositivo.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, sebbene i rimettenti si dolgano, rispettivamente, della non menzione nel certificato del casellario giudiziale - nella formulazione antecedente e successiva alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 122 del 2018 - della sola sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità e del solo provvedimento che dichiara estinto il reato in esito al suo positivo svolgimento, dalla motivazione e dalla logica delle ordinanze di rimessione si evince che essi sollecitano un intervento additivo dal quale discenda la non menzione nei certificati del casellario chiesti dall'interessato di entrambi i provvedimenti.
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens in parte modificativo e in parte abrogativo delle norme censurate - Ininfluenza sull'oggetto delle censure proposte - Permanenza della rilevanza - Estensione delle questioni anche alla nuova versione della norma modificata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 25 del d.P.R. n. 313 del 2002, le questioni sollevate conservano rilevanza pur a seguito dell'entrata in vigore, nelle more del giudizio di costituzionalità, del d.lgs. n. 122 del 2018 - che ha modificato l'indicato art. 24, conseguentemente abrogando l'art. 25 - sia perché i ricorrenti avevano proposto ricorso nei giudizi a quibus sulla base della normativa antecedente, sia perché le modifiche non hanno inciso sull'oggetto delle censure, lasciando così inalterato - anche nella disciplina attualmente vigente - il vulnus lamentato. Le censure debbono pertanto essere riferite all'art. 24, nella versione precedente e successiva al citato decreto, nonché all'art. 25, nel testo anteriore alla sua abrogazione.
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Processo penale - Casellario giudiziale - Certificati a richiesta dell'interessato - Non menzione della sentenza di condanna per uno dei reati di guida sotto l'influenza dell'alcool dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza di estinzione del medesimo reato - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - gli artt. 24 (nella versione antecedente e in quella successiva alle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 122 del 2018, che ha sostituito il certificato generale con il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) e 25 (che, nel testo anteriore alla sua abrogazione ad opera del medesimo decreto, disciplinava il certificato penale) del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui rispettivamente non prevedono che nel certificato del casellario giudiziale e nel certificato penale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9- bis , cod. strada. Le disposizioni censurate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Napoli determinano una irragionevole disparità di trattamento rispetto al patteggiamento e al decreto penale di condanna, in quanto il lavoro di pubblica utilità, come la messa alla prova, comportando per il condannato lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, esprime una meritevolezza maggiore rispetto a quella di chi si limiti a concordare la pena con il pubblico ministero, ovvero non si opponga al decreto penale, beneficiando per ciò stesso della non menzione. Inoltre, una volta che il reato si sia estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che testimonia il percorso rieducativo compiuto dal condannato, la menzione della vicenda processuale ormai definita contrasterebbe con la ratio della stessa dichiarazione di estinzione, potendo pregiudicare la possibilità di nuove opportunità lavorative. ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Applicazione delle norme censurate alla fase procedimentale successiva a quella in cui opera il giudice rimettente - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per irrilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP presso il Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale chiesti dall'interessato non siano riportate le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale e le sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex art. 464-septies cod. proc. pen. Come eccepito, il giudizio a quo appare destinato a concludersi con pronuncia di estinzione del reato per esito favorevole della messa alla prova, senza che le disposizioni censurate possano trovare in alcun modo applicazione in tale sede, concernendo piuttosto una fase procedimentale successiva. Nel giudizio di cognizione il giudice non può in nessun caso ritenersi investito della applicazione di una disciplina come quella relativa alle iscrizioni nel casellario giudiziale, le cui questioni potranno venire in discorso e assumere correlativa rilevanza soltanto in executivis. ( Precedente citato: ordinanza n. 414 del 2000 ).
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Possibile estensione analogica delle eccezioni alla regola di ordine generale - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale) - nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018 - va esclusa la proposta interpretativa secondo cui sarebbe possibile l'estensione analogica ai provvedimenti sulla messa alla prova della previsione della non menzione, nei certificati del casellario giudiziale, delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167, primo comma, cod. pen. Le disposizioni relative al contenuto dei certificati del casellario giudiziale sono articolate attorno a una regola generale - quella per cui tutti i provvedimenti iscritti nel casellario vanno riportati nei certificati - assistita da una serie di puntuali deroghe, che costituiscono altrettante eccezioni a tale regola generale. In omaggio al criterio ermeneutico di cui all'art. 14, secondo comma, delle Preleggi, queste deroghe non possono che intendersi come tassative, e insuscettibili pertanto di estensione analogica, tanto più a fronte delle importanti differenze normative e concettuali tra gli istituti della sospensione condizionale della pena e della messa alla prova.
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Processo penale - Casellario giudiziale - Eliminazione nel certificato richiesto dall'interessato dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova e della sentenza di estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione - Irragionevolezza e violazione della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, del d.P.R. n. 313 del 2002 (t.u. casellario giudiziale), nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevedono che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall'interessato non siano riportate le iscrizioni dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen. e della sentenza che dichiara l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. Poiché tanto la messa alla prova quanto il patteggiamento costituiscono procedimenti diretti ad assicurare all'imputato un trattamento più vantaggioso di quello del rito ordinario, non è conforme a ragionevolezza che il beneficio della non menzione venga riconosciuto ex lege a chi si limiti a concordare con il pubblico ministero l'applicazione di una pena sulla base di un provvedimento equiparato a una sentenza di condanna (salve le eccezioni ex lege), e non - invece - a chi eviti la condanna penale attraverso un percorso che comporta l'adempimento di una serie di obblighi risarcitori e riparatori. La menzione dei provvedimenti concernenti la messa alla prova nei certificati richiesti dai privati appare disfunzionale rispetto al finalismo rieducativo della pena, risultando anzi suscettibile di risolversi in un ostacolo al reinserimento sociale del soggetto che abbia ottenuto, e poi concluso con successo, la messa alla prova, senza che ciò possa ritenersi giustificato da ragioni plausibili di tutela di controinteressi costituzionalmente rilevanti. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2018 e n. 223 del 1994 ). La sospensione del procedimento con messa alla prova costituisce istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto; esso - avendo una dimensione processuale e, assieme, sostanziale - costituisce parte integrante del sistema sanzionatorio penale, e non può, pertanto, che essere attratto dal finalismo rieducativo, che l'art. 27, terzo comma, Cost. ascrive all'intero sistema sanzionatorio penale. ( Precedente citato: sentenza n. 91 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).
Fallimento e procedure concorsuali - Riabilitazione civile - Abrogazione del procedimento di riabilitazione ad opera del d.lgs. n. 5 del 2006 - Ultrattività della previgente legge fallimentare nei confronti di coloro che sono stati dichiarati falliti con integrale applicazione della pregressa normativa - Mancata previsione - Lamentata lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del diritto di difesa - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo e sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17 ( recte : 15), 47, 128, 129 e 150 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nonché degli artt. 24, 25 e 26 ( rectius : artt. 24, comma 1, lettera n) , 25, comma 1, lettera n) , e 26, comma 1, lettera b ) del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, abrogando il procedimento di riabilitazione del fallito, non hanno previsto la ultrattività della previgente disciplina nei confronti di coloro che siano stati dichiarati falliti con integrale applicazione, della pregressa normativa. Infatti, successivamente al deposito delle ordinanze di remissione, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 169 del 2007, che, da un lato, all'art. 21, comma 1, ha espressamente abrogato talune delle norme censurate, dall'altro, al comma 2 del medesimo articolo, ha previsto che per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo, contenuto negli artt. 24, comma 1, lettera n ), e 26, comma 1, lettera b ), del d.P.R. n. 313 del 2002, all'istituto della riabilitazione deve intendersi riferito alla chiusura del fallimento. Inoltre, è intervenuta la sentenza n. 39 del 2008 che, nel dichiarare la illegittimità costituzionale degli art. 50 e 142 della legge fallimentare, nel testo anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006, ha precisato che le norme suddette risultavano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione proprio là dove prevedevano che determinati effetti del fallimento, assunti come genericamente sanzionatori, permanessero anche «dopo la chiusura del fallimento [...] senza correlarsi alla protezione di interessi meritevoli di tutela», di talché, alla luce di tutte le indicate sopravvenienze, deve nuovamente essere valutata la perdurante rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità.
sentenza 87/2008massima n. 32246 Riguarda ancheart. 17 d.lgs. 5/2006art. 47 d.lgs. 5/2006art. 128 d.lgs. 5/2006art. 129 d.lgs. 5/2006art. 150 d.lgs. 5/2006art. 24 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, ((di casellario giudiziale europeo,)) di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).e altri 1