Art. 30
[1](Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria)
[2]1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente. (art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva