Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
- a)"casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;
- b)"casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita' di imputato;
- c)"anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- d)"anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e)"ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f)"provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria;
- g)"provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu' soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
- h)"codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell'articolo 43;
- i)"numero identificativo del procedimento" e' il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale;
- l)"estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
- m)"ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- n)"ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- o)"ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- p)"ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
- q)"sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva