Art. 37
Certificati richiesti da autorita' straniere
(( Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all'Ufficio centrale attraverso le relative autorita' centrali competenti. La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'. (art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931)
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva