Art. 41Principi e funzioni

Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte. Il sistema consente, altresi', attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita', della data e della tipologia delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione e visura dei dati. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art41 · fonte su Normattiva