Art. 42-bisGestione del sistema informatico

Il sistema informatico e' gestito dalla DGSIA. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

  • a)raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
  • b)raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  • c)conserva i dati raccolti adottando le piu' idonee modalita' tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;
  • d)conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
  • e)gestisce le modalita' tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
  • f)adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
  • g)assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Testo vigente dal 2 marzo 2024, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313~art42bis · fonte su Normattiva