Art. 48
Termine per il rilascio di certificato
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
Testo vigente dal 13 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva