Art. 5-bis
Provvedimenti iscrivibili
Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
- a)le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all'Ufficio centrale;
- b)le successive decisioni concernenti l'esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.
Testo vigente dal 4 giugno 2016, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva