Art. 8
Eliminazioni delle iscrizioni
[1]Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate: ((a) per morte della persona alla quale si riferiscono;)) 11 b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
[2](art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
11Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 10 novembre 2018, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva