Art. 13(L) Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

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I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;54~art13 · fonte su Normattiva