Art. 2 — (L) Soggiorno nel territorio dello Stato
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I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva