Art. 8 — (L) Allontanamento dal territorio
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Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva