Art. 9
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Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
- a)cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;
- b)buona condotta morale;
- c)titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva