Art. 12(L) Validità quinquennale dei passaporti

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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.

Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-18;52~art12 · fonte su Normattiva