Art. 5(R) Richiesta della carta di soggiorno

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La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

  • a)le complete generalita' dell'interessato;
  • b)gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
  • c)la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
  • d)i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
  • e)il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
  • f)l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
  • a)le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;
  • b)per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro;
  • c)negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
  • d)per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la disponibilita' del reddito medesimo o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;
  • e)per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:
  • a)il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;
  • b)i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3, nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

Testo vigente dal 9 aprile 2002 al 11 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-01-18;53~art5 · fonte su Normattiva