Art. 101Pericolo o intralcio per la circolazione

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Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art101 · fonte su Normattiva