Art. 109Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione del veicoli

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L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatorio da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie stradali, e in ogni caso di scarsa visibilita'. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la sosta, a meno che il veicolo sia reso chiaramente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art109 · fonte su Normattiva