Art. 118Convogli militari, cortei e simili

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E' vietato interrompere convogli militari, colonne di truppa o di colari, cortei e processioni. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art118 · fonte su Normattiva