Art. 122Trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori

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In tutti gli autoveicoli il conducente deve avere ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida del mezzo. Sul sedile anteriore degli autoveicoli possono prendere posto altre persone, oltre il conducente, limitatamente al numero indicato nella carta di circolazione. Sui motoveicoli il trasporto di altre persone oltre al conducente e' ammesso, nel numero indicato nella carta di circolazione, quando il veicolo risponda ai requisiti di sicurezza necessari per effettuare tale trasporto. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli e sui ciclomotori e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati ovvero sporgano lateralmente o longitudinalmente rispetto all'asse del veicolo oltre 50 centimetri. Chiunque viola, le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art122 · fonte su Normattiva