Art. 123 — Uso di occhiali o di determinati apparecchi durante la guida
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Il titolare di patente di guida, cui in sede di rilascio della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di occhiali o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva