Art. 136Servizi di polizia stradale

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Costituiscono servizi di polizia stradale:

  • a)la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
  • b)le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
  • c)la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  • d)la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art136 · fonte su Normattiva