Art. 136 — Servizi di polizia stradale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Costituiscono servizi di polizia stradale:
- a)la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale;
- b)le rilevazioni tecniche relative agli incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c)la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d)la scorta per la sicurezza della circolazione. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresi', alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva