Art. 2Denominazioni topografiche stradali

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Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: Centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale; ((Area pedonale urbana: zona urbana interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo consenso per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap con limitate capacita' motorie; Zona a traffico limitato: erea in cui l'accesso e la circolazione sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolare categorie di utenza o di veicoli;)) Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata, dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; Corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli; Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata, ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus: Spartitraffico o isola: parte della carreggiata dalla quale e' escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un lato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilita'; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilita'; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla, circolazione nel senso di marcia.

Testo vigente dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art2 · fonte su Normattiva