Art. 20 — Definizione dei veicoli
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Ai funi delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva