Art. 20Definizione dei veicoli

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Ai funi delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art20 · fonte su Normattiva