Art. 26 — Autoveicoli
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Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:
- a)autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- b)autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente;
- c)autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d)autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
- e)trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
- f)autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla, speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; ((g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice; ai soli fini dell'applicazione del successivo articolo 119, costituiscono una unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate)).
- h)autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f);
- i)autosnodati: veicoli costituiti da piu' elementi, dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.
Testo vigente dal 10 giugno 1976 al 5 marzo 1982 · versione 12 su Normattiva