Art. 26Autoveicoli

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Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, si dividono in:

  • a)autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • b)autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente;
  • c)autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
  • d)autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
  • e)trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio;
  • f)autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla, speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo;
  • g)autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali, una motrice;
  • h)autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f);
  • i)autosnodati: veicoli costituiti da piu' elementi, dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 10 giugno 1976 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art26 · fonte su Normattiva