Art. 27Filoveicoli

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I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in:

  • a)filobus: veicoli destinati al trasporto di persone;
  • b)filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose;
  • c)filoveicoli per trasporto di persone e di cose;
  • d)filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.

Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 1 gennaio 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art27 · fonte su Normattiva