Art. 28 — Rimorchi
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I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in:
- a)rimorchi per trasporto di persone;
- b)rimorchi per trasporto di cose;
- c)rimorchi per trasporto di persone e di cose:
- d)rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I carrelli appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati dai autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.
Testo vigente dal 23 giugno 1959 al 5 marzo 1982 · versione 0 su Normattiva